Archivio Febbraio, 2006

Pena Capitale per il sito della BMW

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Risale a quattro giorni fa la notizia dell’esclusione del sito BMW.de dall’indicizzazione del motore di ricerca più potente al mondo. Google avrebbe infatti escluso il sito perché reo di pratiche ingannevoli.

A stupire non è tanto l’esclusione del sito (questa è una pratica che Google applica a chiunque violi le sue norme), quanto il fatto che l’importante casa automobilistica abbia ” giocato sporco”.

Il sito tedesco della BMW avrebbe infatti violato le linee guida del motore di ricerca fornendo diversi contenuti al motore, rispetto a quelli fornito a chi accedeva al sito tramite browser. Inoltre il sito, per migliorare la propria popolarità e far crescere il proprio livello di ranking, avrebbe caricato delle pagine invisibili, piene di parole chiave, invisibili agli occhi degli utenti, ma riconoscibili dallo spider di Google, che trovava la pagina più volte e la indicizzava ai primi posti.
Conseguenze del comportamento ingannevole sono state l’immediata declassificazione del sito a Page Rank pari a 0 e quindi l’estromissione dal sistema di indicizzazione.

La BMW, che nei primi giorni ha taciuto sulla vicenda, sembrerebbe ora aver inoltrato una richiesta di re-inclusione negli indici e aver messo al lavoro i suoi web-master, al fine di poter rientrare nel giro di risultati più popolari al mondo

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Mollusco & Balena ed Elogic stringono un accordo con API Bologna per la registrazione dei domini EU

logo Api
logo elogiclogo molluscobalena

Mollusco & Balena insieme ad Elogic hanno stretto un accordo di collaborazione con API Bologna per la fornire consulenza e supporto agli associati per la registrazione dei domini EU.

Forti dell’esperienza nel settore le due società hanno dato disponibilità ad offrire consulenza data la complessità della registrazione in questa fase di Sunrise dedicata a coloro che hanno marchi registrati .

I referenti per tali attività sono:

Giuseppe Covino
- Mollusco & Balena
Gabriele De Togni - Elogic

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Prove documentali

Le regole di Sunrise della fase II per quanto concerne le società che vogliono registrare la propria ragione sociale o marchi commerciali prevedono poi l’invio di prove documentali che si trovano a pagina 20-21 delle Regole del periodo di “sunrise” .eu.

Al fine di semplificarVi le cose riportiamo la parte saliente dell’estratto delle Regole del periodo di “sunrise” .eu.

DENOMINAZIONI COMMERCIALI – GENERALITA’
Poiché le denominazioni commerciali sono protette in tutti gli Stati membri dell’Union Europea, è sufficiente fornire all’Agente di convalida le prove documentali di cui alla successiva Sezione 16.5.

3. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE COMMERCIALI – GENERALITA’
Se un Richiedente rivendica un diritto prioritario in relazione ad un nome, sulla base di un elemento di identificazione commerciale protetto ai sensi delle leggi di uno degli Stati membri che proteggono tali elementi, elencati nell’Allegato 1, è sufficiente dimostrare l’esistenza di questo diritto prioritario conformemente alla successiva Sezione 16(5).

4. PROVE DOCUMENTALI PER LE RAGIONI SOCIALI
Se non diversamente indicato nell’Allegato 1, sarà sufficiente presentare le seguenti prove documentali per le ragioni sociali di cui alla Sezione 16(1):
(i) un estratto del relativo registro delle imprese o di commercio;
(ii) un certificato di costituzione o la copia della notifica di costituzione o di variazione di ragione sociale della società , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o Governativa; o
(iii) una dichiarazione firmata (cioè, un certificato di regolare iscrizione) emesso da un registro ufficiale delle imprese o di commercio, da un’autorità pubblica competente o da un notaio.
Queste prove documentali devono chiaramente indicare che il nome per il quale è rivendicato il diritto prioritario è la ragione sociale della società , o una delle ragioni sociali ufficiali, del Richiedente.

5. PROVE DOCUMENTALI PER LE DENOMINAZIONI COMMERCIALI E GLI ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE COMMERCIALI
Se non diversamente indicato nell’Allegato 1, è sufficiente presentare le seguenti prove documentali per le denominazioni commerciali e gli elementi di identificazione commerciali di cui rispettivamente alle Sezioni 16(2) e 16(3):
(i) nel caso in cui sia obbligatorio e/o possibile registrare la denominazione commerciale o l’elemento di identificazione commerciale in questione su un registro ufficiale (se un tale registro esiste nello Stato membro dove ha sede la società ):
a. un estratto del registro ufficiale, indicante la data di registrazione della denominazione commerciale; e
b. la prova del pubblico utilizzo della denominazione commerciale o dell’elemento di identificazione commerciale prima della data di richiesta (ad esempio, ma non solo, prova dei volumi di vendita, copie di materiali pubblicitari o promozionali, fatture sulle quali figura la denominazione commerciale o l’elemento di identificazione commerciale, a conferma del suo pubblico utilizzo nel relativo Stato membro);
(ii) nel caso in cui la registrazione non sia obbligatoria, le prove documentali di cui alla Sezione 12(3).

Le prove documentali relative ad una denominazione commerciale o ad un elemento di identificazione commerciale, devono chiaramente indicare che il nome per il quale il diritto prioritario è rivendicato è la denominazione commerciale o l’elemento di identificazione commerciale del Richiedente.

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Germania: nuovo paradiso dello shopping o mercato liberalizzato?

Come tutti i paesi europei la Germania ha recepito la direttiva dell’unione europea sull’e-commerce, che prevede che un qualsiasi fornitore di beni e servizi su internet, debba rispettare solo le norme che regolano gli sconti in vigore nel proprio paese d’origine.
Con la recente abolizione della legge tedesca sugli sconti e con la legge in materia di premi e omaggi e dei saldi di fine stagione che il paese si prepara a divenire la meta più ambita per lo shopping internazionale.
In Germania esisteva dal 1933 la legge Rabatgesetz, la legge sugli sconti, che permetteva una riduzione sui prezzi pari al 3%. In seguito alla ricezione della direttiva comunitaria in tutti i paesi, la legge tedesca sugli sconti non aveva più effetto sulle aziende straniere comunitarie che offrivano la loro merce in Germania via Internet.
Data la posizione di svantaggio conseguente per le aziende tedesche, il governo federale si è visto costretto, nel 2001, a rielaborare le norme nazionali al fine di aumentare la concorrenza commerciale. Questo processo di aperture si è concluso nella primavera del 2004, con l’abolizione delle norme che regolavano i saldi di fine stagione, risalenti al 1911. Dal 2004 ogni venditore tedesco può decidere di attuare la politica dei saldi secondo la strategia che preferisce.

Le aspettative del Governo e della Federazione dei venditori al dettaglio tedeschi (Hde) si sono polarizzate verso due estremi. mentre il governo sperava di offrire vantaggi ai clienti, la federazione ha temuto che si potesse creare confusione in materia di trasparenza dei prezzi e calo della voglia di acquisto, a causa della possibilità di avere i saldi in qualsiasi momento. Nonostante la liberatoria molti commercianti rimangono legati alla stagionalità dei saldi, proponendo sconti fino al 70%, ma in tempo determinato, potendosi così liberare della merce invenduta nelle stagioni precedenti.
Sebbene si possa vendere qualsiasi tipo di merce, a qualsiasi prezzo ribassato ( la condizione è infatti che vi sia un effettivo sconto), è vietato il fenomeno del Mondpreise ( prezzo lunatico), un trucco commerciale che consiste nell’aumentare i prezzi per poi abbassarli a scopo pubblicitario.
Nonostante l’abrogazione della vecchia legge, e le battaglie alla riduzione del prezzo avvenute tra i commercianti, il bilancio del 2005 resta comunque molto mitigato.

Un fenomeno atteso in seguito all’abrogazione della legge è stato quello del mercanteggiare, che però non si è verificato, in quanto alieno alla cultura tedesca.
Molto più frequente è invece il fenomeno della fidelizzazione del cliente attraverso il rilascio di tessere, sebbene non sia trasparente in materia di privacy (ciò secondo uno studio realizzato del centro sulla sicurezza e la tutela della privacy della regione Schleswig-Holstein su commissione della Verbraucherzentrale Bundesverband, la federazione dei consumatori tedeschi).

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