Prove documentali

Le regole di Sunrise della fase II per quanto concerne le società che vogliono registrare la propria ragione sociale o marchi commerciali prevedono poi l’invio di prove documentali che si trovano a pagina 20-21 delle Regole del periodo di “sunrise” .eu.

Al fine di semplificarVi le cose riportiamo la parte saliente dell’estratto delle Regole del periodo di “sunrise” .eu.

DENOMINAZIONI COMMERCIALI – GENERALITA’
Poiché le denominazioni commerciali sono protette in tutti gli Stati membri dell’Union Europea, è sufficiente fornire all’Agente di convalida le prove documentali di cui alla successiva Sezione 16.5.

3. ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE COMMERCIALI – GENERALITA’
Se un Richiedente rivendica un diritto prioritario in relazione ad un nome, sulla base di un elemento di identificazione commerciale protetto ai sensi delle leggi di uno degli Stati membri che proteggono tali elementi, elencati nell’Allegato 1, è sufficiente dimostrare l’esistenza di questo diritto prioritario conformemente alla successiva Sezione 16(5).

4. PROVE DOCUMENTALI PER LE RAGIONI SOCIALI
Se non diversamente indicato nell’Allegato 1, sarà sufficiente presentare le seguenti prove documentali per le ragioni sociali di cui alla Sezione 16(1):
(i) un estratto del relativo registro delle imprese o di commercio;
(ii) un certificato di costituzione o la copia della notifica di costituzione o di variazione di ragione sociale della società , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o Governativa; o
(iii) una dichiarazione firmata (cioè, un certificato di regolare iscrizione) emesso da un registro ufficiale delle imprese o di commercio, da un’autorità pubblica competente o da un notaio.
Queste prove documentali devono chiaramente indicare che il nome per il quale è rivendicato il diritto prioritario è la ragione sociale della società , o una delle ragioni sociali ufficiali, del Richiedente.

5. PROVE DOCUMENTALI PER LE DENOMINAZIONI COMMERCIALI E GLI ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE COMMERCIALI
Se non diversamente indicato nell’Allegato 1, è sufficiente presentare le seguenti prove documentali per le denominazioni commerciali e gli elementi di identificazione commerciali di cui rispettivamente alle Sezioni 16(2) e 16(3):
(i) nel caso in cui sia obbligatorio e/o possibile registrare la denominazione commerciale o l’elemento di identificazione commerciale in questione su un registro ufficiale (se un tale registro esiste nello Stato membro dove ha sede la società ):
a. un estratto del registro ufficiale, indicante la data di registrazione della denominazione commerciale; e
b. la prova del pubblico utilizzo della denominazione commerciale o dell’elemento di identificazione commerciale prima della data di richiesta (ad esempio, ma non solo, prova dei volumi di vendita, copie di materiali pubblicitari o promozionali, fatture sulle quali figura la denominazione commerciale o l’elemento di identificazione commerciale, a conferma del suo pubblico utilizzo nel relativo Stato membro);
(ii) nel caso in cui la registrazione non sia obbligatoria, le prove documentali di cui alla Sezione 12(3).

Le prove documentali relative ad una denominazione commerciale o ad un elemento di identificazione commerciale, devono chiaramente indicare che il nome per il quale il diritto prioritario è rivendicato è la denominazione commerciale o l’elemento di identificazione commerciale del Richiedente.

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